Decreto ingiuntivo europeo: la guida completa
Nel caso in cui un soggetto, poniamo italiano, vanti un credito verso un altro di diversa nazionalità, ad esempio, francese, il primo può azionare la procedura europea di ingiunzione di pagamento. In buona sostanza, si tratta di un decreto ingiuntivo europeo che consente al creditore di recuperare le proprie somme anche se il debitore risiede o si è trasferito all’estero.
La procedura opera in caso di controversie transfrontaliere, ossia cause in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno degli stati membri dell’Unione Europea diverso da quello del giudice adito.
Si tratta di una procedura molto semplice e veloce, che avviene per iscritto, senza alcuna udienza e per la quale non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Sommario
- Che cos’è il decreto ingiuntivo europeo?
- Riferimenti normativi
- Scopo della normativa
- I presupposti del decreto ingiuntivo europeo
- Tabella sui presupposti del decreto d’ingiunzione europeo
- Stato d’origine e Stato di esecuzione
- La competenza
- Serve l’avvocato?
- Decreto ingiuntivo europeo: il procedimento per ottenerlo
- Schema del procedimento
- Il rigetto della domanda
- L’accoglimento della domanda
- Il contenuto dell’ingiunzione
- La notifica
- Opposizione al decreto ingiuntivo europeo
- Opposizione e passaggio al rito ordinario: il creditore può evitarlo
- Mancata opposizione: il convenuto cosa può fare?
- La forza esecutiva dell’ingiunzione europea
- Rifiuto all’esecuzione in circostanza particolari
- Esecuzione del decreto ingiuntivo europeo e differenza rispetto all’esecuzione del d.i. nazionale
- Ingiunzione di pagamento europea (IPE) e titolo esecutivo europeo (TEE): differenze
- Decreto ingiuntivo europeo: i costi
- Decreto ingiuntivo europeo: il fac-simile
- La modulistica: il portale europeo della giustizia elettronica
1. Che cos’è il decreto ingiuntivo europeo?
Il decreto ingiuntivo europeo, o per meglio dire l’ingiunzione di pagamento europea (IPE), è uno strumento da impiegare nel caso in cui vi sia una controversia transfrontaliera, ossia una controversia che riguarda due paesi diversi, appartenenti all’Unione Europea. Ad esempio, si applica nel caso in cui un imprenditore italiano sia creditore di un debitore che risiede in Francia, o viceversa. In tal caso, il contenzioso che insorge può definirsi transfrontaliero. La procedura si volge presso l’autorità giudiziaria (in Italia, tribunale o giudice di pace, a seconda della competenza per valore), tranne che in Ungheria, dove il procedimento è di competenza dei notai.
La procedura è semplice e veloce:
- si svolge per iscritto,
- mediante la compilazione di un modulo standard,
- non vi sono udienze (fatta salva l’opposizione),
- non è necessario il patrocinio di un avvocato,
- non vi è obbligo di allegare documentazione.
2. Riferimenti normativi
In materia di procedimenti europei per controversie civili e commerciali, si segnalano i seguenti provvedimenti normativi.
- Regolamento CE 861/2007, come modificato dal Regolamento UE 2421/2015, per le controversie, civili e commerciali, di modesta entità (il cui valore sia inferiore a 5 mila euro);
- Regolamento CE 1896/2006, come modificato dal Regolamento UE 2421/2015, per il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento;
- Regolamento UE 805/2004 per il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati;
- Regolamento UE 655/2014 per il sequestro conservativo su conti bancari.
Nella presente trattazione ci si sofferma unicamente sul decreto ingiuntivo europeo. Il Regolamento UE 2421/2015, entrato in vigore a partire dal 14 luglio 2017, ha modificato gli articoli 7, 17, 25, 30, 31 del Reg. CE 1896/2006.
3. Scopo della normativa
Il Regolamento europeo mira a semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti relativi alle controversie transfrontaliere aventi ad oggetto dei crediti pecuniari. Tramite l’istituzione di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, il legislatore intende assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea (IPE), senza la necessità di porre in essere dei procedimenti intermedi per il riconoscimento del titolo e per l’esecuzione. (art. 1 Reg. CE 1896/2006). In altre parole, il decreto europeo è un titolo valido ed eseguibile in ogni paese dell’UE.
4. I presupposti del decreto ingiuntivo europeo
Il creditore può proporre il procedimento d’ingiunzione europeo in alternativa a quello interno, regolato dagli artt. 633 ss. c.p.c. (vedasi guida sul decreto ingiuntivo).
Quando si applica la procedura europea?
Innanzitutto, occorre che ci si trovi di fronte ad una controversia transfrontaliera. È tale la controversia in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito (art. 3 Reg. CE 1896/2006). Ad esempio, il creditore è italiano e il debitore risiede in Germania o viceversa. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, secondo cui almeno una delle parti deve essere residente o domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, possono ricorrere a tale procedura anche i creditori che non sono domiciliati o abitualmente residenti in uno Stato membro.
Il credito da azionare deve riguardare il settore:
- civile,
- commerciale.
Invece, sono escluse dall’operatività della procedura le controversie in materia:
- doganale, amministrativa, fiscale,
- di fallimenti, concordati e procedure similari,
- di regime patrimoniale dei coniugi,
- di testamenti e successioni,
- della sicurezza sociale,
- la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (i cosiddetti “acta iure imperii”).
Sono, altresì, esclusi i crediti derivanti da obbligazioni extracontrattuali, salvo che
- abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti,
- o, vi sia stato riconoscimento del debito,
- o, se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
L’ingiunzione di pagamento europea viene riconosciuta ed eseguita automaticamente in tutti gli Stati membri senza bisogno di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva (art. 2 c. 3 Reg. CE 1896/2006), tranne in Danimarca.
Il credito vantato dal ricorrente non prevede limiti di importo e deve essere:
- liquido (ossia quantificato nel suo preciso ammontare, ad esempio, un credito di mille euro),
- esigibile (deve riguardare un credito scaduto, di cui il creditore possa chiedere il pagamento),
- non contestato.
5. Tabella sui presupposti del decreto d’ingiunzione europeo
Presupposti del decreto d’ingiunzione europeo
Controversia
Credito
Materia
Altre materie
Transfrontaliera
Liquido
Esigibile
Non contestato
Civile
Commerciale
Obbligazioni extracontrattuali purché:
1) abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti,
2) o, vi sia stato riconoscimento del debito,
3) o, se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
6. Stato d’origine e Stato di esecuzione
L’art. 5 del Regolamento offre delle definizioni, chiariamone il significato con un esempio.
Un creditore italiano si rivolge al tribunale vantando un credito di 10 mila euro verso un debitore risiedente in Germania. Poniamo che il luogo di esecuzione dell’obbligazione sia l’Italia e che il debitore non sia un consumatore. Il tribunale italiano è il giudice d’origine, ossia il giudice che emette l’ingiunzione di pagamento europea (IPE). L’Italia è lo Stato membro d’origine, ossia lo Stato nel quale è emessa l’ingiunzione di pagamento europea; invece, la Germania, ove ha la residenza l’ingiunto, è lo Stato membro di esecuzione, ossia lo Stato nel quale è richiesta l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento.
7. La competenza
La competenza giurisdizionale, ai sensi dell’art. 6 Regolamento 1896/2006, viene determinata seguendo le disposizioni contenute nel Regolamento 44/2001 (cosiddetto Bruxelles I), ora sostituito dal Regolamento 1215/2002 (cosiddetto Bruxelles I bis) avente ad oggetto “la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.
Ad esempio, a mente del citato regolamento (art. 7), una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
- in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;
Il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Nel caso in cui la controversia riguardi un contratto con un consumatore, la competenza giurisdizionale spetta allo Stato membro in cui egli è domiciliato.
Il Modulo A (sezione 3) indica i seguenti criteri di individuazione del giudice:
- Domicilio del convenuto o coimputato
- Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio
- Luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso
- In caso di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, luogo in cui essa è situata
- Domicilio del trust
- In caso di controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, sede dell'organo giurisdizionale nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo è o avrebbe potuto essere sequestrato
- Domicilio del contraente, dell’assicurato o del beneficiario in materia di assicurazioni
- Domicilio del consumatore
- Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività
- Luogo in cui è situata la sede d'attività presso la quale il lavoratore è stato assunto
- Luogo in cui è situato il bene immobile
- Organo giurisdizionale concordato dalle parti
- Domicilio del creditore di alimenti
8. Serve l’avvocato?
Il patrocinio di un avvocato è facoltativo; infatti, al creditore è sufficiente compilare il modello standard (Modulo A) rinvenibile sul portale europeo di giustizia (vedasi ultimo paragrafo). In caso di opposizione da parte dell’ingiunto, invece, dal momento che il procedimento segue il rito ordinario, è necessaria l’assistenza di un legale.
9. Decreto ingiuntivo europeo: il procedimento per ottenerlo
Come vedremo, il procedimento europeo è estremamente semplice, il creditore deve compilare un modello standard e, se vi sono tutti i presupposti necessari, il giudice concede l’ingiunzione di pagamento. Prima di esaminare il contenuto, la forma, la modifica e/o la rettifica della domanda, analizziamo brevemente tutti i passaggi dell’iter per ottenere l’ingiunzione europea di pagamento (IPE).
10. Schema del procedimento
Il creditore invia la domanda (usando il Modulo A) → Il giudice può:
- chiedere di completare e/o correggere la domanda (usando il Modulo B),
- proporre di modificare la domanda (usando il Modulo C).
In entrambi i casi, il giudice fissa un termine entro cui il creditore deve provvedere.
Se la domanda è completa, il giudice può:
- rigettare la domanda (usando il Modulo D).
- accogliere la domanda (usando il Modulo E).
L’accoglimento o il rigetto della domanda deve avvenire entro 30 giorni.
Se il giudice accoglie la domanda, l’ingiunzione di pagamento viene notificata al convenuto, il quale può:
- opporsi all’ingiunzione (usando il Modulo F) entro 30 giorni dalla notifica → in tal caso:
- inizia un procedimento ordinario secondo le regole interne,
- ooppure, il procedimento prosegue in conformità delle norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ove applicabile,
- ooppure, il procedimento si estingue
- non opporsi → Il decreto diviene esecutivo (Modulo G)
A. La domanda: contenuto
- procedere alla compilazione on line,
- scaricare e compilare il modulo come pdf editabile.
L’art. 7 del Regolamento elenca il contenuto necessario della domanda:
- il nome e l’indirizzo delle parti ed eventualmente dei loro rappresentanti, il giudice a cui è presentata la domanda;
- l’importo del credito, comprensivo di capitale, interessi, eventuali spese e penali;
- nel caso siano previsti interessi, occorre indicarne il tasso e il periodo di tempo per cui sono dovuti;
- il fondamento dell’azione, comprese le circostanze invocate come base del credito;
- la descrizione delle prove a sostegno della domanda;
- i motivi della competenza giurisdizionale;
- il carattere transfrontaliero della controversia.
Il giudice può chiedere al ricorrente un’integrazione o rettifica della domanda, come accade con la procedura interna (vedasi paragrafo 10 lett. b).
Come vedremo nel paragrafo 15, il creditore, prima dell’emissione del decreto ingiuntivo, deve indicare quale fra le due alternative fornite dall’art. 17 Reg. si applichi alla sua domanda nel successivo procedimento, qualora il convenuto presenti opposizione all'ingiunzione di pagamento europea oppure se desidera che la procedura si interrompa in caso di opposizione.
Riassumendo, il creditore, nella domanda, può chiedere che in caso di opposizione del convenuto:
- il procedimento sia interrotto,
- il procedimento prosegua in conformità delle norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ove applicabile,
- il procedimento prosegua in conformità di una procedura civile nazionale appropriata.
B. La domanda: forma
La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine. Per il deposito del ricorso o dei documenti non è necessario seguire le regole del processo civile telematico (Trib. Milano 10488/2015, secondo il giudice meneghino il contrasto tra la normativa interna e quella regolamentare va risolto ritenendo ammissibile il deposito dell’ingiunzione europea su supporto cartaceo). La domanda va redatta utilizzando i formulari standard (vedasi ultimo paragrafo).
C. Modifica o rettifica della domanda
Può accadere che il giudice chieda al ricorrente di completare o rettificare la sua domanda. In tal caso, fissa un termine entro cui provvedere, tale termine può essere prorogato a discrezione del giudice.
Il procedimento è il seguente:
- il giudice chiede al ricorrente di completare la domanda (modulo B),
- se, dopo la modifica, le condizioni sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice informa il ricorrente, il quale è invitato ad accettare o a rifiutare una proposta di ingiunzione di pagamento europea vertente sull’importo specificato dal giudice ed è informato in merito alle conseguenze della sua decisione (modulo C
- se il richiedente accetta la proposta del giudice, viene emessa un’ingiunzione di pagamento europea per la parte della domanda accettata dal richiedente (rettifica).
- se il richiedente non invia la sua risposta entro il termine fissato dal giudice o se rifiuta la proposta la domanda d’ingiunzione di pagamento europea viene respinta.
D. Quali prove deve allegare il creditore?
Nel procedimento d’ingiunzione europeo non è necessaria l’allegazione della documentazione posta a fondamento del credito, come, invece, accade con il decreto ingiuntivo interno. La procedura europea, infatti, si basa sulla dichiarazione del creditore che si impegna “in coscienza e in fede”, a fornire informazioni veritiere. In buona sostanza, l’ingiungente non deve depositare una prova scritta del credito (come la fattura o la scrittura privata), ma solo fornire una descrizione delle prove a sostegno della domanda.
E. Se il convenuto è un consumatore?
In tale circostanza, al creditore possono essere chieste informazioni aggiuntive, in relazione alle clausole del contratto che costituiscono il fondamento del credito. La ratio di tale richiesta consiste nel controllo sulla eventuale vessatorietà delle clausole. Pertanto, la normativa nazionale non può considerare irricevibile la documentazione complementare fornita a tal fine (Corte Giust. UE 19.12.2019, causa C-453/18 e C-494/18).
11. Rigetto della domanda
I motivi che possono condurre al rigetto della domanda (art. 11 Regolamento) consistono nell’assenza delle condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7, ossia:
- il credito non è transfrontaliero (art. 3),
- il credito è relativo ad una materia tra quelle escluse dall’ambito applicativo (art. 2),
- il credito non è pecuniario, o è illiquido, o è inesigibile (art. 4),
- incompetenza giurisdizionale (art. 6)
- il credito è manifestamente infondato (art. 11 lett. b),
- la domanda è incompleta o errata,
- il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice, ai sensi dell’art. 9 c. 2 Reg. (art. 11 lett. c);
- il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta del giudice a norma dell’art. 10 Reg. (art. 11 lett. d).
Il provvedimento con cui il giudice rigetta la domanda non è impugnabile, nondimeno, il ricorrente può presentare una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea o ricorrere ad un altro strumento.
12. L’accoglimento della domanda
Se la domanda rispetta i requisiti richiesti dal Regolamento, entro 30 giorni dalla presentazione, il giudice emette un’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E (vedasi ultimo paragrafo).
L’ingiunzione di pagamento europea viene emessa unitamente alla copia del modulo di domanda e un avviso delle alternative che il debitore può scegliere. Non contiene alcune informazioni fornite dal ricorrente, ossia i dati bancari del creditore.
Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:
- pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione, oppure
- opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine, da inviare entro 30 giorni decorrenti dalla notifica.
13. Contenuto dell’ingiunzione di pagamento
L’ingiunzione di pagamento informa il convenuto del fatto che (art. 12 Reg.):
- l’ingiunzione è stata emessa soltanto sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice,
- l’ingiunzione acquista forza esecutiva, salvo opposizione entro 30 giorni,
- se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria (a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto, in tal caso, l’estinzione del procedimento).
14. La notifica
La notifica del provvedimento al convenuto deve avvenire seguendo le regole dello Stato europeo dove avrà luogo la notifica.
Innanzitutto, cosa viene notificato al debitore?
Come abbiamo visto, al convenuto vengono trasmessi, a mezzo notifica:
- l’ingiunzione di pagamento europea (Modulo E),
- una copia del modulo della domanda (Modulo A),
- il modulo per l’opposizione (Modulo F)
Circa le modalità di notificazione, l’art. 13 del Regolamento indica le seguenti alternative per la notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto:
- notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto; ovvero notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l’atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l’indicazione della data della notifica (art. 13, lettere a) e b);
- notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto (art. 13, lettera c);
- notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto (art. 13, lettera d).
L’art. 14 del Regolamento, invece, si occupa della notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto, alla cui lettura si rinvia.
15. Opposizione al decreto ingiuntivo europeo
Se non viene formulata opposizione, il decreto europea diviene esecutivo; nel caso contrario, si apre una nuova fase.
Il debitore ingiunto può proporre opposizione davanti al giudice che ha emesso il decreto entro 30 giorni dalla notifica. L’opposizione va presentata utilizzando l’apposito modulo allegato unitamente all’atto notificato (Modulo F – vedasi ultimo paragrafo).
Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'ingiunzione è stata notificata e comprende i sabati, le domeniche e i giorni festivi. Il computo del termine avviene secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1182/1971 recante le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini. Innanzitutto:
- non si calcola la data di effettuazione della notifica;
- se la scadenza del termine cade in un giorno festivo, di sabato o domenica, il termine scade allo scadere dell’ultima ora del giorno lavorativo seguente.
In merito ai giorni festivi (art. 2 c. 1 Reg. 1182/1971) rilevano solo i giorni festivi previsti come tali nello Stato membro dell’organo giurisdizionale che ha emesso l’ingiunzione di pagamento europea.
Il convenuto, nell’atto, deve contestare il credito, ma non è tenuto a precisarne le ragioni.
L’art. 17 Regolamento 1896/2006 come modificato dal Regolamento 2421/2015 dispone che, in caso di opposizione, il procedimento prosegua con due possibili alternative:
- seguendo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Reg. 861/2007), laddove applicabile,
- seguendo il procedimento ordinario interno.
Il creditore, prima dell’emissione del decreto ingiuntivo, deve indicare quale fra le due alternative di cui sopra si applichi alla sua domanda nel successivo procedimento, qualora il convenuto presenti opposizione all'ingiunzione di pagamento europea oppure deve specificare se desidera che la procedura si interrompa in caso di opposizione.
Riassumendo, il creditore, nella domanda, può chiedere che in caso di opposizione del convenuto:
- il procedimento si estingua,
- il procedimento prosegua in conformità delle norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ove applicabile,
- il procedimento prosegua in conformità di una procedura civile nazionale.
Inoltre, se il creditore, prima dell’emissione del decreto ingiuntivo, ha chiesto che, in caso di opposizione, il procedimento prosegua utilizzando la procedura ordinaria interna, spetta al creditore stesso (e non al giudice) procedervi nel termine fissato dal giudicante. La mancata osservanza del detto termine comporta l’estinzione del giudizio (Cass. S.U. 2840/2019).
Di seguito, i principi di diritto enunciati dai giudici di legittimità nella succitata sentenza a Sezioni Unite:
- «In tema di ingiunzione europea ai sensi del Regolamento CE n. 1896 del 2006, qualora l’ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell’art. 16 del Regolamento ed il creditore abbia chiesto all’atto della domanda di emissione dell’ingiunzione europea oppure prima della sua emissione che il processo, per il caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, si deve ritenere che, nella situazione di mancato esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di dettare una disciplina delle modalità della prosecuzione, quest’ultima sia regolata direttamente dalle disposizioni emergenti dall’art. 17 del Regolamento ed al lume del Considerando 24 di esso, con la conseguenza che la regola per la prosecuzione si rinviene reputando spettante al giudice italiano che emise l’ingiunzione, all’atto della comunicazione al creditore della proposizione dell’opposizione ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 17, il potere di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, restando escluso il potere del giudice di procedere a tale individuazione.
- L’inosservanza del termine sarà regolata dal secondo inciso del terzo comma dell’art. 307 cod. proc. civ. e produrrà l’estinzione del giudizio.
- Per effetto della prosecuzione del giudizio con la forma di introduzione dell’azione individuata dal creditore, la litispendenza resterà ricollegata alla proposizione, cioè al deposito, della domanda di ingiunzione europea» (Cass. S.U. 2840/2019).
16. Opposizione e passaggio al rito ordinario: il creditore può evitarlo
Il ricorrente, alla fine della domanda, può segnalare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario (ex art. 17 Reg.). La suddetta informazione può essere fornita anche in un momento successivo purché anteriore all’emanazione dell’ingiunzione.
Qual è la ragione di tale disposizione?
Il procedimento ordinario avviene seguendo le regole dello Stato che ha emesso il decreto (lex fori), pertanto, è necessario avvalersi di un legale e una procedura siffatta comporta un significativo aggravio di spesa per il creditore. Il creditore, pertanto, ha facoltà di scegliere di evitare l’inizio del procedimento di opposizione, rinunciando, s’intende, ad azionare il decreto che non diviene esecutivo.
Naturalmente, il debitore non deve essere edotto della scelta effettuata dal creditore, altrimenti avrebbe gioco facile nell’evitare l’ingiunzione.
17. Mancata opposizione: il convenuto cosa può fare?
Come abbiamo visto, il debitore deve proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica, altrimenti l’ingiunzione diviene esecutiva.
Se il termine spira senza che venga formulata l’opposizione, cosa può fare il convenuto?
Secondo il Regolamento (art. 20), egli può chiedere il riesame del decreto ingiuntivo davanti al giudice emittente, ma solo in casi eccezionali, vale a dire:
- quando non è provato il ricevimento della notifica,
- quando, per ragioni di forza maggiore o caso fortuito, il debitore non ha potuto contestare il credito,
- quando l’ingiunzione di pagamento è palesemente errata.
Circa l’erroneità del decreto ingiuntivo, si fa riferimento solo ad errori tali da impedire al debitore di contestare l’ingiunzione e non al difetto di giurisdizione del giudice (Cass. S.U. 10799/2015).
La giurisprudenza (Cass. S.U. 7075/2017), ha chiarito che, in Italia, i termini per la proposizione del riesame (art. 20 Reg.) sono i seguenti:
- se l’esecuzione non è ancora iniziata, il termine è quello per l'opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo, che decorre dalla effettiva conoscenza del decreto;
- se l’esecuzione è già iniziata, il termine è quello dell’art. 650 c. 3 c.p.c., ossia 10 giorni dal primo atto di esecuzione.
18. La forza esecutiva dell’ingiunzione europea
L’ingiunzione di pagamento europea (IPE) viene dichiarata esecutiva se non è proposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica. Il decreto viene dichiarato esecutivo dal giudice tramite il Modulo G (vedasi ultimo paragrafo) che viene tramesso al ricorrente.
Un’ingiunzione di pagamento europea, divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (art. 19 Regolamento). L’esecuzione può essere rifiutata solo in virtù delle disposizioni dell’articolo 22 del Regolamento (vedasi paragrafo 19).
Riassumendo:
- non è necessario ottenere una dichiarazione di forza esecutiva (exequatur) nello Stato membro di esecuzione;
- le autorità dello Stato membro di esecuzione non possono riesaminare le circostanze o le procedure che hanno portato all’emissione dell’ingiunzione di pagamento (fatto salvo quanto previsto negli artt. 22 e 23 Regolamento);
- lo Stato membro di esecuzione non può effettuare alcun riesame di merito
- il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro di esecuzione, fatte salve le disposizioni del regolamento.
Dal momento che lo Stato di esecuzione diverge dallo Stato di origine è necessaria la traduzione dell’ingiunzione. Al ricorrente, infatti, può essere chiesto di fornire una copia dell’ingiunzione di pagamento europea in una lingua diversa da quella utilizzata dal giudice d’origine. La traduzione deve essere autenticata da un soggetto a tal fine abilitato in uno degli Stati membri
19. Rifiuto all’esecuzione in circostanza particolari
Il convenuto può chiedere un rifiuto di esecuzione (art. 22 Regolamento) se l’ingiunzione di pagamento è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, quando:
- la pronuncia anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;
- e la pronuncia soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro d’esecuzione;
- e il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d’origine.
L’esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest’ultimo abbia versato al ricorrente l’importo previsto nell’ingiunzione di pagamento europea. In nessun caso, l’ingiunzione può essere riesaminata.
Inoltre, il convenuto può chiedere la limitazione o la sospensione dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea (art. 23 Regolamento) se ne ha chiesto il riesame ai sensi dell’articolo 20 (vedasi paragrafo 17). In tal caso, il giudice competente nello Stato membro di esecuzione può:
- limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi;
- subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo;
- in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.
20. Esecuzione del decreto ingiuntivo europeo e differenza rispetto all’esecuzione del d.i. nazionale
Il decreto ingiuntivo europeo, ottenuto con la procedura di cui sopra, può essere eseguito nello Stato estero, senza bisogno di alcun riconoscimento da parte dell’autorità giudiziaria straniera (art. 19 Reg.). Lo Stato membro di esecuzione non può opporsi al riconoscimento e all’esecuzione. Quest’ultima viene effettuata seguendo le regole dello Stato in cui avviene. Anche in questo caso, la documentazione necessaria è reperibile sul portale europeo della giustizia elettronica.
Viceversa, quando, si tratta di un provvedimento monitorio interno – ottenuto con la procedura prevista dagli artt. 633 c.p.c. e ss. – ai fini dell’esecuzione, si rende necessario il previo riconoscimento da parte dall’autorità estera del provvedimento italiano. Si applica allora il Regolamento Bruxelles I bis sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
21. Ingiunzione di pagamento europea (IPE) e titolo esecutivo europeo (TEE): differenze
Il titolo esecutivo europeo (TEE) ha abolito il cosiddetto exequatur, ossia, per talune categorie di controversie civili, è possibile l’esecuzione in altro Stato membro dell’Unione Europea, a certune condizioni. La sua efficacia è subordinata alla conferma da parte dell’autorità competente mediante apposito certificato.
L’ingiunzione di pagamento europea, invece, è una decisione giudiziaria adottata in virtù di un procedimento comune agli Stati membri.
Quindi, semplificando può dirsi che:
- il TEE è un certificato
- l’IPE è una decisione giudiziaria (o atto pubblico in Ungheria).
Quando si ricorre al TEE?
Se la controversia tra le parti è già stata decisa dal giudice nazionale con una procedura interna e l’esecuzione deve avvenire all’estero, viene formulata l’istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo.
Ad esempio, il creditore ottiene un decreto ingiuntivo e, nelle more, il debitore si trasferisce in un altro paese UE; l’ingiungente, per eseguire il decreto all’estero, deve ottenere il riconoscimento della decisione interna.
22. Decreto ingiuntivo europeo: i costi
Le spese di introduzione del procedimento sono pari a quelle previste da ciascuno Stato membro per la procedura nazionale di ingiunzione. In Italia, si applica il contributo unificato in base al valore, ridotto della metà. Quindi,
- per le cause inferiori a 1.100, euro il contributo dimezzato è pari a 21,50 euro;
- per le cause tra 1.100 e 5.200 euro il contributo dimezzato è pari a 49 euro;
- per le cause tra 5.200 e 26.000 euro il contributo dimezzato è pari a 118,50 euro;
- per le cause tra 26.000 e 52.000 euro il contributo dimezzato è pari a 259 euro;
- per le cause tra 52.000 e 260.000 euro il contributo dimezzato è pari a 379,50 euro;
- per le cause tra 260.000 e 520.000 euro il contributo dimezzato è pari a 607 euro;
- per le cause con importo superiore a 520.000 euro il contributo dimezzato è pari a 843 euro.
Inoltre, è dovuta l’anticipazione forfettaria (marca d bollo) pari a 27,00 euro.
23. Decreto ingiuntivo europeo: il fac-simile
Il modulo, compilato in lingua italiana, va inviato telematicamente o in forma cartacea al Tribunale o all'Ufficio del Giudice di Pace, in base alla competenza per valore. Il facsimile, come vedremo nel paragrafo seguente, è disponibile sul portale di giustizia europea.
24. La modulistica: il portale europeo della giustizia elettronica
Allegati al Regolamento 1896/2006 si trovano tutti i moduli necessari per la procedura di ingiunzione europea e sono reperibili sul portale europeo della giustizia elettronica.
Il portale dell’UE prevede la possibilità di:
- procedere alla compilazione on line,
- scaricare e compilare il modulo come pdf editabile.
In fondo alla pagina del sito, è presente l’elencazione dei moduli, occorre scegliere la lingua in cui procedere e decidere se effettuare il download ovvero proseguire con la compilazione on line che richiede una trentina di minuti.
- Il Modulo A – Allegato I – Domanda di ingiunzione di pagamento europea
- Il Modulo B – Allegato II – Richiesta del ricorrente di completare e/o correggere la domanda di ingiunzione di pagamento europea
- Il Modulo C – Allegato III – Proposta al ricorrente di modificare una domanda di ingiunzione di pagamento europea
- Il Modulo D – Allegato IV – Decisione di rifiuto di una domanda di ingiunzione di pagamento europea
- Il Modulo E – Allegato V – Domanda di ingiunzione di pagamento europea
- Il Modulo F – Allegato VI – Opposizione all'ingiunzione di
- Il Modulo G – Allegato VII – Dichiarazione di esecutività

